MENTRE TUTTI HANNO LA LORO RICETTA PER RISOLVERE OGNI PROBLEMA, QUASI NESSUNO PENSA A DENUNCIARE LA MANCATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 685, O LE CONTRADDIZIONI SORTE IN SENO ALLE REGIONI. MASSIMO BARRA, PRESIDENTE INTERNAZIONALE DELLA SEZIONE GIOVANILE DELLA CROCE ROSSA, E RESPONSABILE DELLA COMUNITA’ VILLA MARAINI DI ROMA, ANALIZZA QUI ALCUNE PROPOSTE FORMULATE (COMPRESA LA LEGALIZZAZIONE DELLE DROGHE LEGGERE), E QUEI PARAGRAFI DELLA LEGGE CHE IN PARTICOLARE SEMBRANO DIMENTICATI A TUTTO DANNO DEL TOSSICODIPENDENTE.
Non ritengo che l’attuale legislazione nazionale antidroga, in particolare la legge 685 del 22 dicembre 1975, sia inadeguata di per sé a combattere la diffusione delle tossicomanie giovanili. E’ anche pericoloso, fra l’altro, diffondere fra la gente la convinzione che basti una nuova legge per combattere una malattia nuova che affonda in ben altre radici di ordine sociale, ambientale e familiare, tutte non certo modificabili da questa o quella normativa particolare.
Far credere che ciò sia possibile contribuisce alla formazione del tipo di reazione, emotiva ed isterica, che nell’opinione pubblica va manifestandosi nei confronti del fenomeno, non essendo certo ricondotta all’equilibrio dagli interventi della classe politica, altrettanto scomposti e disordinati. In sostanza, non è che legalizzando il furto si evita il danno sociale causato dai ladri; così come non è che legalizzando questa o quella droga evitiamo il danno da esse prodotto. Pur lasciando da parte lo spirito di crociata, esistono tuttavia alcuni provvedimenti di non difficile attuazione che possono contribuire a migliorare la situazione, resa drammatica dalla mancata lungimiranza e dall’ottica limitata e provinciale di chi non si è reso conto per tempo dell’andamento crescente del fenomeno, ponendovi adeguati ripari.
Si tratta, innanzitutto, di applicare la legge nazionale, tuttora disattesa, quando addirittura non contraddetta, dalle normative regionali. Si consideri, a mò d’esempio, quanto segue: 1) La legge 685 prevede al titolo X (artt. 90 e seguenti) l’istituzione di centri medici e di assistenza sociale aventi un ampio mandato in ordine alla prevenzione, alla terapia e alla riabilitazione dei casi di tossicodipendenza. Mentre alcune regioni non hanno ancora realizzato detti centri, il Lazio ha stabilito che le funzioni dei centri medici e di assistenza sociale siano svolte direttamente dall’assessorato regionale alla sanità (art. 3 della legge n. 46 dell’11 settembre 1976), contraddicendo così, in maniera clamorosa, la normativa nazionale e privando il tossicodipendente di quell’appoggio specialistico e specifico di cui ha bisogno.
Il tutto viene giustificato con l’esigenza di far curare il tossicomane nei comuni presidi sociosanitari al fine di non emarginarlo. Non riteniamo tale giustificazione valida; in primo luogo, perché non tiene conto che in tutto il mondo esistono istituzioni specifiche per le tossicomanie (vedi centri antidroga, comunità terapeutiche, dropin, ospedali di giorno, centri di disintossicazione, ecc.), e non si vede perché solo in Italia si dovrebbe essere più furbi degli altri.
In secondo luogo, perché stabilisce a priori una linea che non trova neanche un consenso fra tutti i soggetti della terapia, considerati così non degni di ascolto, alla stregua di incapaci di intendere e di volere. Infine, perché priva il malato di un supporto specializzato (che, per essere valido, deve essere il più atipico ed informale possibile), per gettarlo in pasto ad istituzioni fortemente burocratizzate e gerarchizzate, come ad es. gli ospedali, e non preparate alle sue necessità; e perché, in realtà, non considera il tossicomane un malato come tutti gli altri: nessuno infatti si sognerebbe di ritenere emarginato un malato agli occhi che si facesse curare in un ospedale oftalmico, anziché in un reparto di medicina generale; mentre invece tale sarebbe il tossicomane in una struttura fatta a misura delle sue esigenze.
Spesso fa comodo dimenticare che l’emarginazione non nasce tanto da una dislocazione topografica (nel nostro caso, la frequenza ad un centro) ma da un alterato rapporto interpersonale: per esempio il non usufruire di un trattamento terapeutico adeguato alle proprie necessità. Se la legge 685 vedesse applicata la normativa del titolo X, la situazione dei tossicodipendenti migliorerebbe. Oltre ai centri, dovrebbero avere ampio spazio iniziative come comunità terapeutiche e luoghi d’incontro dove sia possibile svolgere psicoterapia individuale o di gruppo, ergoterapia o, dove sia già terapeutico, perché alternativo alla piazza, prendere un tè insieme, parlando del più o del meno (quello che in inglese chiamano counceling).
2) L’art. 95 della legge 685 riconosce “agli interessati il diritto di scelta per quanto attiene ai luoghi di cura e ai medici curanti. Inoltre essi possono beneficiare dell’anonimato”. Tali diritti vengono annullati dalle disposizioni della Regione Lazio, che ha diviso il territorio in tante fette, tributarie ciascuna di un Centro d’Igiene Mentale o dal Centro per le malattie sociali, tutti Centri privi, tra l’altro, delle competenze previste dalla 685. Il tossicomane può rivolgersi solo al C.I.M. o al C.M.S. di competenza, dovendo dimostrare con un certificato, o con altro documento, il proprio indirizzo. Così il rapporto terapeutico non nasce sulla base di un transfert e controtransfert, ma su quella, molto più squallida, di una prassi burocratica, di tipo investigativo e poliziesco, con tanti saluti alla norma secondo la quale l’intervento “deve essere improntata a criteri non autoritari né costrittivi” (art. 12 della 685).
Nasce in tal modo quello che lo psichiatra francese Claude Olievenstein ha definito nuovo feudalesimo dell’igiene mentale per cui, ad esempio un ragazzo che prova simpatia, cioè capacità di vibrare in comune, con un operatore del C.M.S., è costretto a recarsi da un altro medico, che magari gli è cordialmente antipatico, oppure non gli ispira fiducia. E sappiamo quanta parte della terapia abbia il rapporto interpersonale, certamente molto più importante dello svezzamento fisico imposto, che l’opinione pubblica considera ancora, erroneamente, come obiettivo prioritario. 3) L’art. 98 della 685 prevede l’intervento del pretore per tutti i casi di detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti di cui gli organi di polizia siano venuti a conoscenza. Il pretore “incarica un perito perché esprima il suo parere sui trattamenti sanitari e assistenziali da applicarsi eventualmente alla persona interessata”.
Questa norma, di per sé lodevole, viene, nei fatti, privata di ogni contenuto e validità operativa a causa dei tempi eccessivamente lunghi che richiede, anche in rapporto ad uno stato di malattia che evolve invece con una straordinaria rapidità e dove si può dire che ogni giorno avvenga qualche fatto nuovo che incide in profondità. Già i soli tempi tecnici di trasmissione degli atti alla Pretura sono, come detto, eccessivamente lunghi; ma bisogna aggiungere che il tutto viene aggravato dai tempi concessi ai periti (mediamente, 3060 giorni per un lavoro che ne potrebbe richiedere solo 2 o 3), anche per compensare questi ultimi con un onorario adeguato, considerato che le tariffe per diem in vigore sono assolutamente ridicole. Così lo Stato s’illude di risparmiare, mentre in realtà vanifica tutto l’intervento.
Dal momento dell’osservazione, il paziente avrà smesso almeno tre volte di bucarsi, altrettante volte si sarà ricoverato, probabilmente sarà finito in galera o avrà rischiato la morte in overdose. Alla fine vedrà giungersi la disposizione del pretore, rimasto a quanto accaduto sei mesi prima. 4) Analoghe considerazioni valgono per quanto previsto dall’art. 100, riguardante gli interventi del tribunale, per quanti rifiutino di assoggettarsi ai trattamenti necessari. Anche in questi casi i provvedimenti giungono con tempi di latenza di 6 mesi 1 anno; ed è diffuso tra tutti i componenti del collegio, fra cui il sottoscritto, un sentimento di impotenza e di quasi totale inutilità del lavoro svolto.
Tra l’altro, non si vede perché, se le pratiche sono tante, il collegio sieda a Roma solo due mattine la settimana, sospendendo addirittura le udienze per due mesi di ferie estive, considerato che i tossicomani in genere d’estate non vanno in vacanza, anzi muoiono con maggiore facilità, forse anche perché trovano chiuse quelle poche porte a cui possono rivolgersi in tempi ordinari.
Come dunque appare, tanto nel caso del Pretore quanto in quello del Tribunale, non occorrerebbe una nuova legge, essendo sufficiente adeguare le strutture esistenti perché divengano realmente al servizio del tossicomane e della collettività, anziché fini a se stessi, quando addirittura non controproducenti. 5) Una ulteriore difficoltà operativa per l’apparato giudiziario nasce dall’intasamento provocato dai casi, ormai dilaganti, di consumatori di hashish sorpresi dagli organi di polizia con pochi grammi di fumo in tasca, ma considerati, al fine della prassi da instaurare, alla stregua del più dipendente fra gli eroinomani.
Di fatto, il consumo dei derivati della canapa indiana è considerato, dalle tabelle di legge, alla stregua di quello, ben più dannoso, delle droghe cosiddette pesanti, in particolare i derivati dell’oppio. A questo punto, una modifica di legge appare opportuna, non però nel senso dell’assoluta liberalizzazione o addirittura della produzione di Stato, come avviene per il tabacco. C’è da chiedersi infatti che interesse avrebbe lo Stato a diventare complice della diffusione di comportamenti che, specie se di massa, influiscono negativamente sullo stato di salute della popolazione e sulla possibilità di reagire positivamente agli stimoli patogeni.
Se ogni malattia è sempre una interazione fra agente patogeno, ambiente e individuo, che reagisce all’agente morboso tramite il suo sistema nervoso, ogni agente tossico per il sistema nervoso è potenzialmente un nemico dello stato di salute, e quindi dello stato di benessere e di felicità dell’individuo. Tra l’altro, non si vede come l’eventuale liberalizzazione si concili col dichiarato proposito dello Stato di tutelare in ogni modo la salute dei cittadini e con le ripetute richieste di limitare ogni propaganda agli alcolici e al fumo del tabacco; così come cade in contraddizione chi è sempre pronto ad agitarsi per un problema ecologico, e poi, tra una sigaretta e l’altra, un amarissimo che fa benissimo e un brandy che crea l’atmosfera, predica la liberalizzazione di un altro tossico del sistema nervoso quale è l’hashish.
La proposta operativa è che, per i fumatori di cannabici, non debbono scattare le procedure previste dagli artt. 98100 della 685, per cui l’unico provvedimento cui vada incontro chi viene trovato in possesso di hashish per uso personale sia il sequestro dello stesso e basta. L’attuale prassi invece rischia di portare in tribunale anche il ragazzetto che si è fatto uno spinello per prova, una sola volta nella vita, dandogli così una etichetta di drogato assolutamente sproporzionata alla realtà dei fatti, quando addirittura non venga ad instaurarsi un danno iatrogeno (si pensi alle reazioni dell’ambiente familiare di fronte ad una convocazione per una perizia di tipo psichiatrico!) con la Società, che induce così il giovane a considerarsi quello che lui non era mai stato.